Conversione del pignoramento e intervento successivo all’istanza di conversione

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495 c.p.c., comma 3.

L’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495 c.p.c., comma 3.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.1.2020, n. 411