Convenuto in controversia avente ad oggetto cause scindibili, appello incidentale tardivo

L’appello incidentale tardivo, quando è proposto contro una parte processuale diversa dall’appellante principale è ammissibile soltanto quando si verta in cause inscindibili o dipendenti. In particolare, Poiché, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per l’esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l’originario attore, erano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 c.p.c.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.5.2016, n. 10263