Convenuto contumace: rimessione in termini ed eredi
Il convenuto contumace che ad un certo punto decida d’intervenire in giudizio, lo fa accettandolo nello stato in cui si trova (artt. 293 e 294 c.p.c.): salvo che non ricorrano gli estremi per la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.), che deve essere innanzi tutto espressamente richiesta (il giudice non può concederla d’ufficio, com’è ovvio) e che è soggetta ad un vaglio giudiziale piuttosto rigoroso. Tali regole valgono anche per gli eredi, la cui posizione è perfettamente equiparata a quella del dante causa contumace [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 19.12.2014].
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