Convenuto, chiamata del terzo in garanzia: su chi grava il rimborso delle spese processuali?

Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane invece a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Nel caso di specie, pertanto, sebbene la compagnia di assicurazioni non sia stata direttamente investita di domande proposte dall’attrice, la sua chiamata in causa è stata motivata dalla domanda proposta da quest’ultima nei confronti del convenuto; pertanto, risultando la domanda di garanzia astrattamente fondata, le spese del terzo chiamato vanno poste a carico dell’attrice.

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

 

 

Tribunale di Milano, sentenza del 24.7.2018