Contumacia involontaria, nullità ed inesistenza della notifica dell’atto introduttivo, termini per impugnare

In ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente diverso riparto dell’onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell’art. 327 cpv. c.p.c., e, quindi, per il caso di mancata notifica di quella sentenza, poichè nei confronti del contumace involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., nell’ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica; e tanto senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali della Carta fondamentale della Repubblica,artt. 24 e 111.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2019, n. 1893