Controversie tributarie e termine per ricorrere

Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c. , comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.08.2017, n. 20264
…omissis…

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 155 c.p.c. , poichè la CTR non ha considerato che, in virtù della previsione di cui all’ultimo comma di tale disposizione codicistica, da ritenersi applicabile anche nel processo tributario, il termine scadente il giorno di sabato è automaticamente prorogato il giorno successivo non festivo.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c. , comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016, Rv. 639913-01).

Pacifico in fatto che il giorno 22 novembre 2014 era sabato, la CTR ha erroneamente omesso di applicare la disposizione codicistica evocata, non ritenendo ammissibile l’appello appunto proposto in data 24 novembre 2014 ossia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine per appellare nel c.d. “termine lungo” la sentenza della CTP. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017