Controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici e indennità, canoni o altri corrispettivi: giurisdizione

L’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implica un regime di giurisdizione automatico sempre e comunque del giudice ordinario, rientrando, infatti, solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi. In particolare, è riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia coinvolga l’esercizio di poteri discrezionali previsti da una norma giuridica e inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo, ovvero investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone che incidono sull’economia dell’intero rapporto concessorio. In definitiva, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.2.2022