Controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali, giurisdizione

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, sentenza del 14 febbraio 2019, causa C-630/17