Controversie per la liquidazione di spese, onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del cliente: rito sommario anche se la domanda riguardo l’an

Va dato seguito all’orientamento interpretativo ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, (come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30) devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

 

NDR: sul tema di veda, di recente, SPINA, Liquidazione compenso avvocati, controversie sull’an e rito sommario: contrasto giurisprudenziale evidenziato da Cassazione civile, sezione sesta, sottosezione seconda, ordinanza del 25.5.2017, n. 13272

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.5.2017, n. 10679