Controversie inerenti la responsabilità genitoriale: competenza territoriale

Il foro relativo alle controversie inerenti la responsabilità genitoriale ha natura inderogabile. Ciò deriva dalla sua funzione di predeterminare un luogo di attrazione di massima prossimità in adempimento al criterio del preminente interesse del minore (Reg. CE n. 2201 del 2003, art. 8;  Convenzione dell’Aja ratificata con L. n. 101 del 2015, art. 5; art. 709 ter c.p.c.). Ne consegue l’irrilevanza della indicazione di due fori nella formulazione dell’eccezione, attesa la piena rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile ed anche la superfluità dell’adesione della parte ad altro foro, essendo fuori dell’ambito dei rapporti obbligatori all’interno dei quali può produrre effetti giuridici tale comportamento processuale (nel merito la residenza abituale del minore non può che determinarsi alla luce del giudizio prognostico nel comune ove il minore risiede da poco tempo prima della proposizione del ricorso davanti al giudice del merito perchè il genitore collocatario ha fissato la propria residenza con carattere di stabilità, dovendosi altresì osservare che non rileva, in sede di determinazione del foro competente, che la decisione del trasferimento sia stata assunta unilateralmente dalla madre collocataria, essendo sufficiente che il trasferimento non abbia finalità strumentali od abusive, ovvero non sia un espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell’altro genitore).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.11.2020, n. 27160