Controversie in materia di contratto di trasporto tra professionisti e consumatori: negoziazione assistita c.d. obbligatoria?

Una interpretazione dell’art. 1 comma 249 L. 190/2014 (“Costituisce condizione dell’esercizio in un azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162″) riferita anche alle controversie tra professionisti e consumatori, e quindi abrogativa della salvezza dell’ultima parte dell’art. 3, DL n. 132/2014 (“Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”), si porrebbe in contrasto con i principi della direttiva comunitaria ricordata e tenuta presente dal legislatore proprio nello stabilire la clausola di esclusione. Dovendosi dunque concludere per l’inapplicabilità della disposizione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della presente azione.

 

Tribunale di Genova, sezione prima, provvedimento del 28.4.2017