Controversie di lavoro, determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c.

Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’art. 18 c.p.c., previsto dall’art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2020, n. 21648