Controversia transnazionale, convenuto in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, giudice territorialmente competente, difetto di competenza territoriale del giudice adito

L’art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001 nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro State membro “in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” non si limita ad individuare l’ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all’interno del medesimo; resta però affidata alla “lex fori” la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell’esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento.

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 3.11.2017, n. 26145