Controversia su obblighi contributivi di libero professionista, competenza

Va confermato che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3, dello stessa norma, come modificato dall’art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è, suscettibile di applicazione estensiva o analogica allR ..........

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