Contratto di locazione ad uso abitativo senza la forma scritta tra nullità assoluta e nullità di protezione. Ecco le Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima, hanno affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile (massima ufficiale) [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.9.2015, n. 18214].