Contratto di domiciliazione: è obbligo del mandante corrispondere l’onorario del domiciliatario qualora il cliente non adempia.

L’avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a retribuirlo qualora il cliente non adempia.
Il fondamento di tale principio è da ravvisare sotto un profilo normativo nelle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante per cui il prestatore d’opera può avvalersi di sostituti o ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; e sotto il profilo disciplinare nel fatto che l’avvocato corrispondente riceve l’incarico da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus e verso quest’ultimo si dirige l’affidamento del corrispondente per la corretta ed utile gestione della controversia (sia nel senso di ricevere con tempestività le istruzioni, sia nel senso di ottenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti).
[Tribunale di Prato, sezione unica, sentenza del  25.6.2013]

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