Contratto ad effetti protettivi verso terzi: questi i limiti

La configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, va circoscritta in tale ambito, giacchè il rapporto tra la struttura o il medico e la gestante è idoneo – per la peculiarità della prestazione – a incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela necessariamente estesa a tali soggetti, legittimati pertanto ad agire in via contrattuale per i danni patiti in conseguenza dell’inadempimento; non altrettanto può affermarsi, in relazione ai congiunti del paziente, per le prestazioni sanitarie di altro tipo giacchè, difettando un’incidenza diretta dell’obbligazione sanitaria sulla loro posizione, non v’è possibilità di sostenere l’esistenza di effetti protettivi e di affermare una responsabilità contrattuale al di fuori del rapporto fra la struttura o il medico e il paziente; sussiste peraltro la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell’inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell’art. 2043 c.c.; deve pertanto escludersi che, al di fuori dell’ambito della procreazione, i congiunti possano far valere una responsabilità contrattuale per danni iure proprio nei confronti della struttura o del professionista sanitario.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  9.7.2020, n. 14615