Contrasto tra motivazione e dispositivo in merito alle spese processuali

Avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo – nel quale le spese processuali di entrambi i gradi giudizio risultano integralmente compensate tra le parti – non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione parziale delle spese.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.10.2019, n. 26236