Contrasto giurisprudenziale c.d. inconsapevole: non si può pedissequamente riportare una massima, ma occorre richiamare le argomentazioni
Il carattere inconsapevole del contrasto giurisprudenziale (tra un primo ed un secondo orientamento interpretativo) consente di superarne i termini, atteso che le decisioni adesive al primo orientamento, nella specie rese successivamente alla prima pronuncia che aveva affermato il secondo orientamento, non risultano aver in alcun modo affrontato funditus le questioni da detta pronuncia esaminate, né essersi affatto confrontate con le relative argomentazioni, essendosi viceversa limitate all’acritico richiamo di un consolidato e tralatizio orientamento, senza farsi carico di confutare le persuasive e articolate argomentazioni illustrate nella motivazione della ricordata sentenza (che ha inaugurato il secondo orientamento).
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.6.2019, n. 15869