Continenza di cause: perimetrazione applicativa dell’art. 39 c.p.c.

In tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perchè in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta; in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.7.2020, n. 14944