Contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, legittimazione passiva

A norma degli artt. 1260 e segg. c.c. il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario; pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito. Tale principio va correttamente interpretato nel senso che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo (nel caso in esame, il contratto di finanziamento), incluse le eventuali nullità dello stesso, possono essere rivolte anche nei confronti del cessionario del credito che agisca per il pagamento, ma non anche nel senso che le medesime contestazione devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.

Tribunale di Roma, sentenza del 15.1.2020, n. 892