Contestazione specifica: non deve riguardare i documenti, per i quali vi è l’onere di disconoscimento

L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.4.2016, n. 6606