Contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.: sostenere l’assenza di prova non basta, mentre può bastare la diversa qualificazione giuridica.
L’esistenza di un credito dedotto non risulta specificamente contestata dalla parte convenuta costituitasi che si limiti a sostenere che parte attrice non abbia dato prova dei propri crediti: si tratta, difatti, di affermazione che non è sufficiente ad integrare il requisito della contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
Il requisito della contestazione specifica richiesto alle controparti costituite dall’art. 115 c.p.c. risulta soddisfatto nel caso di proposta di qualificazione diversa.