Contestazione limitata solo ad alcuni fatti e contestazione generica: conseguenze

L’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo comma, c.p.c., impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda e comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti “ex adverso” allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.

Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda. La mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente – che può essere effettuata entro il limite temporale previsto per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni – rende dunque i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell’ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento.

 

 

Tribunale di Roma, sentenza del 7.11.2019 n. 21465