Contenuto dell’atto introduttivo di altro giudizio, efficacia probatoria

Qualora prima di attivarsi nei confronti di una parte, l’attore abbia incardinato altro giudizio per la medesima domanda risarcitoria (nei confronti di un’altra parte) prospettando fatti (nella specie la dinamica del sinistro) completamente differenti da quelli esposti nel proprio atto di citazione, le dichiarazioni ivi contenute, pur non avendo valore confessorio – in quanto rese in uno scritto difensivo sottoscritto unicamente dal procuratore ad litem – sono comunque elementi, quantomeno indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.

Corte di appello di Bari, sentenza del 18.5.2022, n. 793