Consulenza tecnica, spese, compensazione separatamente dal resto, parte totalmente vittoriosa, ammissibilità

Poiché le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null’altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.   Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.9.2016, n. 17739   …omissis… 1. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di ..........

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