Consulenza tecnica: quando può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova?

La consulenza tecnica – che di regola non è mezzo di prova, ma sempre è mezzo istruttorio – può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.9.2016, n. 17685

 

…omissis…

Dal 15 aprile 1995, data di notifica della citazione, pende controversia tra gli odierni ricorrenti sigg. omissis e gli intimati sigg. omissis, avente ad oggetto le immissioni di rumore, fumi, vibrazioni lamentate dai ricorrenti, quali residenti in omissis.

Essi attribuiscono i fenomeni all’attività gestita da omissis, avente per oggetto la raccolta e il commercio di materiali ferrosi, con impiego di macchine utensili e sollevatrici, combustione di olii esausti, fili di rame e contenitori in PVC.

Il convenuto e gli intervenuti hanno reagito in via riconvenzionale, lamentando immissioni analoghe da parte dell’attore omissis.

Nel 2004 il tribunale di Verona, espletata prova orale, ha ritenuto che solo i fatti dedotti da parte attrice avessero trovato riscontro, ma ha respinto la domanda attorea per mancanza di prova del superamento dei limiti di tollerabilità e del nesso di causalità tra le affezioni alla salute denunciate e l’attività svolta dal convenuto.

Con sentenza 14 giugno 2010, la Corte di appello di Venezia ha rigettato gli appelli proposti dalle parti e ha compensato le spese di lite.

La parte omissis ha proposto ricorso per cassazione, resistito da omissis; omissis non ha sottoscritto la procura speciale in margine al controricorso, rimanendo intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza.

 

Ragioni della decisione

 

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi, hanno facile giuoco nell’evidenziare la contraddittorietà e insufficienza della motivazione e l’errore che la contraddistingue con riguardo alla mancata ammissione di una o più consulenze tecniche.

La Corte d’appello, nelle diciotto righe che costituiscono la parte motiva della sentenza, ha riconosciuto che dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione amministrativa offerte da parte ricorrente emergeva che “la situazione era certamente difficile” a cagione dell’attività di sfasciacarrozze svolta dal convenuto omissis. e del fatto che secondo quest’ultimo l’attore omissis “ivi parcheggiava il proprio camion”.

Ha però aderito al giudizio del tribunale di Verona, secondo il quale non “vi era prova certa nè del superamento dei limiti di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., nè dei danni al fabbricato nel quale tutte le persone coinvolte nella vicenda abitavano o lavoravano, e neppure che tutto quanto allegato e lamentato cagionasse con nesso eziologico certo, un danno alla salute”.

La Corte ha aggiunto che i certificati medici “non fornivano la dimostrazione necessaria sul punto”.

Ha negato l’ammissione di “accertamenti peritali” relativi alla valutazione delle immissioni e al danno alla salute perchè “la ctu non è un mezzo istruttorio”, ma sarebbe utilizzabile solo laddove la parte assolva il proprio onere probatorio.

L’esame delle risultanze acquisite, descritte dettagliatamente in ricorso tanto con riguardo agli atti amministrativi acquisiti, quanto con riguardo alle deposizioni testimoniali, rivela la manifesta insufficienza della motivazione.

Essa ha sommariamente concluso che non era stata raggiunta prova di esistenza di immissioni apprezzabili ex art. 844 c.c., pur dando atto, con intima contraddizione, di una situazione “difficile” che era insorta a causa dei comportamenti lamentati da parte attrice e ritenuti provati dal giudice di primo grado.

Con ogni evidenza sarebbe stata necessaria una disamina dettagliata e puntuale delle varie risultanze, per comprendere come possano essere considerate irrilevanti “fessurazioni nei muri interni e nei soffitti” (teste omissis); l’azionamento in un ambiente residenziale di una “pressa per rottami metallici” (teste omissis); il fumo nero visto da un altro teste.

Sarebbe stata doverosa una valutazione analitica dei riscontri documentali secondo cui (ricorso pag. 9): la pressa sarebbe stata usata 1-2 ore al giorno allo scopo di pressare parti di carrozzerie; vi sarebbe stata presenza di materiali qualificati rifiuti speciali e oggetto di ordinanza di sgombero (pag. 10); le fotografie documenterebbero lavorazioni di materiali metallici, “via vai di camion ricolmi di rottami” ed altre attività (ricorso pag.11).

La valutazione sintetica addotta dalla sentenza appare quindi apodittica nel concludere per l’insufficiente assolvimento dell’onere della prova.

Trattasi di formula rinunciataria della decisione delle controversie civili, che deve essere preceduta e giustificata da un vaglio critico e da uno sforzo conoscitivo e valutativo appropriati, mediante opportuno uso delle presunzioni e dei mezzi istruttori che siano nella disponibilità del giudice.

E’ opportuna in proposito la censura sviluppata nel secondo motivo, relativa alla mancata ammissione di consulenze tecniche volte ad accertare se i danni materiali agli immobili e le patologie cliniche alle persone istanti, circostanze documentate da risultanze di cui si è detto e da certificazioni mediche, fossero direttamente ricollegabili alle lavorazioni effettuate da controparte.

Il ricorso ha puntualmente ricordato (invocando Casa. 16256/04) che in casi siffatti la consulenza tecnica, che di regola non è mezzo di prova ma sempre è mezzo istruttorio (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che ha ripreso isolate massimazioni), è doverosa (cfr. Cass. 13401/05; 8297/05; 1120/06). La consulenza tecnica può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (tra le tante Cass. 4792/2013; 1149/11; 6155/09; 1020/06): in tal senso la valutazione del rapporto eziologico tra i fatti documentati in causa e la loro rilevanza sulla solidità dell’immobile e sulla salute degli attori, che lamentano tra l’altro ipertensione e affezioni dermatologiche, appare senz’altro ipotesi ineludibile in cui è indispensabile il conforto specialistico.

Pertanto ha carattere di motivazione apparente quella del giudice che eluda la decisione di merito, rifiutando l’ammissione di consulenza tecnica in queste circostanze.

Va aggiunto che la cessazione delle attività moleste non fa venir meno l’obbligatorietà dell’approfondimento istruttorio, che si impone al fine di verificare se sia possibile, mediante l’esame degli atti e adeguate indagini tecniche e anamnestiche, accertare la veridicità delle ipotesi di danno prospettate da chi agisce in giudizio, suffragate da riscontri presuntivi, descritti nel caso di specie dalle stesse sentenze di merito.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra Corte di appello, che si individua in quella di Trento, sede più vicina ai luoghi di causa, perchè rinnovi il giudizio di appello. Il giudice di rinvio provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

pqm

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.