Consulenza tecnica preventiva: quando può essere richiesto l’espletamento al di fuori delle condizioni del primo comma dell’art. 696 c.p.c.?

Ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c., ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; tuttavia, compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo ai giudice decidere questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo. Pertanto, non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti e che necessitano, invece, l’espletamento di un’istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.

 

 

Tribunale di Roma, provvedimento del 8.2.2017