Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: inammissibile il reclamo contro il provvedimento che respinge l’istanza di rinnovazione delle operazioni peritali

L’art. 696-bis co. 1 nulla dice sulla possibilità di impugnazione, rinviando all’art. 696 co. 3, che a sua volta rinvia all’art. 695 c.p.c., secondo cui il giudice decide sull’istanza di istruzione preventiva per mezzo di un’ordinanza non impugnabile. C. Cost. n. 144/2008, partendo dalla condivisibile affermazione della non impugnabilità del provvedimento positivo, ha sostenuto la illegittimità costituzionale della norma ove non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 696 c.p.c. Ciò posto, va affermato che tale possibilità è certamente da escludersi nei confronti del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del procedimento (ciò, anche a prescindere dalla natura non cautelare dell’istanza in decisione, mancando una eadem ratio tale da giustificare l’estensione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale e, ancora prima, mancando la stessa riconducibilità della fattispecie al casus deciso dal giudice delle leggi).

 

Tribunale di Ravenna, ordinanza del 27.6.2016