Delega orale ai fini della sostituzione in udienza: Consiglio Nazionale Forense contro Corte di Appello di Milano
L’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale“; tale inciso è stato interpretato restrittivamente dalla Corte di Appello di Milano (si veda qui la comunicazione con annotazione di SAVI), nel senso che è necessario che la delega venga effettuata in udienza dal delegante.
Il Consiglio Nazionale Forense ha reagito proponendo la sua interpretazione liberale (si veda qui il parere), in contrasto con la Corte di Appello di Milano.
La Dottrina (SAVI) che si è occupata del tema privilegia l’interpretazione liberale.