Consiglio di Stato: sì al primato dell’interpretazione letterale
L’attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall’art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell’interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui all’intenzione del legislatore, secondo una interpretazione logica, può darsi rilievo nell’ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione. Alla stregua del ricordato insegnamento, l’interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico giuridica.
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 28.02.2023, n. 2079 (Pres. Lotti, est. Fasano)