Conseguenza della notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato e dell’omesso coinvolgimento delle parti per l’espletamento delle attività del CTU

La notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anzichè in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicchè la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche al solo scopo di eccepire la nullità.

Ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, l’espletamento di tutte le attività del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell’elaborato del consulente.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.11.2020, n. 26304