Consecuzione delle procedure concorsuali e ammissione dei crediti ex art. 96, comma 3, n. 3, L. Fall.

Deve ritenersi che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non assume rilievo sull’ammissione dei crediti L. Fall., ex art. 96, comma 3, n. 3, dal cui disposto inequivoco si evince che la data da considerare ai fini della opponibilità della sentenza nei confronti della massa è quella della dichiarazione di fallimento e non quella di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Sì che l’accertamento del credito contenuto in sentenza del giudice ordinario pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, nella specie peraltro passata in giudicato nelle more della procedura in difetto di impugnazione prima da parte della società debitrice ammessa al concordato (della cui legittimazione processuale non vi è ragione di dubitare) e poi da parte del curatore fallimentare, è opponibile alla procedura.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.2.2022, n. 5090