Conflitto genitoriale: la partecipazione del minore si esprime attraverso il suo ascolto, laddove si riscontri un grado di discernimento adeguato.

La partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve esprimersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto oltre che mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell’interesse da tutelare [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.3.2014, n. 7478].

Scarica qui la sentenza >>