Condanna per lite temeraria se poteva evitarsi il processo: l’ottica conflittuale va abbandonata dopo la recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria.
Va accolta la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c., laddove la parte abbia manifestato disponibilità a risolvere il problema posto già prima del ricorso.
Il ricorso al Tribunale è l’extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle controversie civili [Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione prima, sentenza del 23.12.2013].