Condanna alle spese nel giudizio di legittimità e controricorso inammissibile

In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all’attività successiva eventualmente svolta in modo rituale, nel caso di specie, al deposito della memoria che, attesa la trattazione della causa in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in L. n. 126 del 2021, ha sostituito la partecipazione alla pubblica udienza. Cass ..........

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