Condanna alle spese con la distrazione in favore dell’avvocato ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali: conseguenze

In tema di spese giudiziali, ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese con la distrazione in favore dell’avvocato, ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva senza dovere impugnare la sentenza; la somma dovuta per tale voce di tariffa può essere, tuttavia, riconosciuta solo laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, risultando altrimenti carenti i requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il diritto di credito oggetto di un titolo esecutivo ex art. 474 c. p.c.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.4.2019, n. 9149