Comunione pro indiviso, legittimazione passiva, legittimazione ad impugnare

L’amministratore della comunione ex art. 1106 c.c. non è legittimato a rappresentare i comunisti se tale potere non gli sia stato attribuito espressamente nella delega di cui all’art. 1106, comma 2, non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nell’art. 1131 c.c., comma 1, la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi; pertanto, colui che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti di una comunione pro indiviso, ha l’onere di chiamare in giudizio tutti i comunisti o, in alternativa, colui che ne ha la rappresentanza sostanziale.

La qualità di parte legittimata a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.6.2017, n. 15271