Comunione legale dei coniugi, azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune: sussiste litisconsorzio necessario?

Va ribadito e confermato che la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell’art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.6.2016, n. 12228