Comunicazione via posta elettronica non certificata: valida se c’è la ricevuta data non in automatico

La comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ammette equipollenti basati su elementi volontaristici e sul conseguimento dello scopo: ne consegue, nel caso in cui un avvocato abbia aderito ad una convenzione tra l’ordine degli avvocati ed un ufficio giudiziario che preveda le comunicazioni via posta elettronica all’indirizzo email indicato da ciascun legale, la validità della comunicazione di cancelleria effettuata al detto indirizzo a mezzo posta elettronica, ancorchè priva di firma digitale, ove sia pervenuta alla cancelleria una risposta per ricevuta, data non in automatico.

 

La validità ed efficacia del sistema anteriormente alla introduzione della P.E.C. richiede, in caso di contestazione, l’attestazione mediante stampa della risposta del legale destinatario [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2013, n. 12205].

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