Comunicazione telematica della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato: decorso dei termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., non idoneità

La novellazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha chiarito che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.; e ciò al fine di neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, preservandosi la normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo nel caso di atto di impulso di controparte mediante notificazione. In argomento va confermato che a fronte di detta disciplina restano ferme le norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza di un termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (fattispecie  in tema di comunicazione del provvedimento in via telematica).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.6.2019, n. 16938