Comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in Cassazione presso il domiciliatario cancellatosi dall’albo dei cassazionisti, conseguenze

Va rilevata la ritualità della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in Cassazione al ricorrente qualora sia stata eseguita presso la domiciliataria, che congiuntamente a lui stesso (in giudizio ex art. 86 c.p.c.), lo difendeva e rappresentava, sicché non rileva la cancellazione – a domanda – della domiciliataria medesima dall’albo dei cassazionisti, che l’ha privata della qualifica indispensabile per condividere con il ricorrente (che, tuttavia, la mantiene ad ogni effetto in proprio, restando così pienamente tutelato il suo diritto di difesa) la qualità di difensore in questa sede, ma non certo della legittimazione a riceverne notifiche e comunicazioni e del correlato obbligo professionale di avvisare il destinatario domiciliante di quanto ricevuto per suo incarico.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.11.2023, n. 33074