Comunicazione della PEC al proprio Ordine: “elezione di domicilio telematica”. E la vecchia PEC ancora attiva?

La comunicazione del proprio indirizzo PEC all’Ordine professionale di appartenenza (art. 16, co. 7, DL n. 185/2008) costituisce “elezione di domicilio telematica”, che presuntivamente non si aggiunge bensì implicitamente sostituisce l’eventuale diverso domicilio telematico, con conseguente nullità delle notifiche/comunicazioni inviate al precedente indirizzo PEC non più presente nel ReGIndE, quand’anche ancora attivo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 250 (pubbl. 25.4.2018) CondividiPost correlati:Processo tributario, omessa indicazione dell’indirizzo PEC, elezione di domicilio presso il proprio difensore, comun ..........

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