Computo dei termini mensili o annuali (come per la decadenza dall’appello) e sospensione feriale dei termini

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (la SC osserva che, tenendo conto della corretta durata della sospensione feriale, ovvero 46 giorni, il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, ovvero un anno, da conteggiarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, ovvero il 21 febbraio 2014, scadeva esattamente l’8 gennaio 2015, data in cui è stata notificata l’impugnazione).

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.9.2018, n. 22263