Compravendita immobiliare: la dichiarazione resa in interrogatorio libero non può avere valore confessorio in ordine alla volontà delle parti di stipulare il contratto

Sulla base del principio secondo cui per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare, per i  quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’atto scritto costituisce lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva del negozio, va confermato che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto, né, quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto, come prova del medesimo [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.9.2014, n. 19488].

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