Compravendita immobiliare, esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto: la regolarità urbanistica può essere allegata anche in appello, ma prima della decisione

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il promissario acquirente può provvedere a produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell’immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 cod. civ., dovendo prevalere la tutela di quest’ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all’abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita. Va al riguardo precisato che la regolarità urbanistica non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che sia l’allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.7.2015, n. 15947].