Competenza, scelta del foro contenuta in due diverse clausole del contratto: cosa avviene?

Giusto l’art. 29 c.p.c., comma 2, l’esclusività deve essere enunciata in modo espresso e non deve lasciare dubbi sulla volontà delle parti di escludere altri fori. Questa regola vale sia che la scelta del foro sia contenuta in una clausola, sia che invece il contratto contenga più clausole sul foro prescelto. In caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per poter ritenere che le parti lo hanno voluto come esclusivo, occorre che l’esclusività sia espressa in ogni clausola che contiene la scelta del foro; solo in tal caso la scelta del foro può ritenersi esclusiva in modo non equivoco. Al contrario, la presenza nel contratto di clausole che espressamente indicano il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l’esclusività, rende equivoca la volontà contrattuale, nel senso che da un lato sembra che le parti abbiano voluto escludere altri fori indicando come esclusivo quello prescelto, mentre, per altro verso, sembra che quella esclusione non vi sia. Equivocità che, di per sè, impedisce di ritenere la scelta come volta ad escludere altri fori e che non può essere risolta in via argomentativa.

La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l’estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell’art. 31 c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2020, n. 21362