Competenza per ragioni di connessione: la vis atractiva del foro del consumatore nel caso di cumulo soggettivo.
In tema di modificazioni della competenza per ragione di connessione, se ci sono più cause astrattamente proponibili verso giudici diversi connesse per oggetto o per titolo, è possibile proporle davanti al giudice del foro del consumatore, facendo applicazione dell’art. 33 c.p.c.
La competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore trova la sua ratio nel tutelare il consumatore quale soggetto debole, e così eventualmente derogabile solo da quest’ultimo [Giudice di Pace di Udine, sentenza del 17.10.2013].