Competenza, foro del consumatore: rileva la conclusione del contratto o la proposizione della domanda?

In tema di controversie tra consumatore e professionista, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. Pertanto ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poichè la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe, attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.5.2018, n. 11389