Compenso professionale e giurisdizione

Posto il principio per cui le funzioni pubbliche affidate a soggetto non legato da rapporto di servizio professionale con l’ente con il quale si instaura un rapporto organico straordinario e temporaneo, sulla base di provvedimento amministrativo autoritativo, comportano la costituzione di un rapporto di servizio onorario, esulante dalla nozione giuridica di rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo, dalla detta qualificazione in termini di servizio onorario si fa discendere l’esclusione della giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per le controversie di pubblico impiego e l’applicazione della regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla dicotomia “diritto soggettivo – interesse legittimo”, ravvisando la prima situazione giuridica soggettiva allorchè il funzionario non ponga in discussione l’esercizio di poteri spettanti all’amministrazione, ma invochi fonti, normative e non, che assume a fondamento della pretesa (in particolare, di pagamento di compensi per l’opera prestata). detta qualificazione del rapporto influisce sulla individuazione del plesso giurisdizionale chiamato a decidere la controversia in ordine al compenso per l’attività inerente le funzioni onorarie. Occorre, dunque, fare riferimento al c.d. petitum sostanziale che, secondo l’insegnamento di queste Sezioni Unite, va identificato, in forza degli artt. 5 e 386 cod. proc. civ., non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.2.2019, n. 3334